Statuto
“Sezione Regionale Lombarda della Società Italiana di Psichiatria”
Articolo 1.
È costituita una Associazione denominata:
“ Sezione Regionale Lombarda della Società Italiana di Psichiatria”
di seguito denominata Sezione.
La Sezione ha, nell’ambito regionale, gli stessi scopi indicati dagli art.1 e 2 dello Statuto della “Società Italiana di Psichiatria” e cioè quelli di promuovere attività di ricerca, didattica e assistenza a tutela della salute mentale, nonché di promozione della specificità dei ruoli e della professionalità dei medici psichiatri.
La Sezione intende, inoltre, costituirsi come punto di riferimento tecnico scientifico ed organo di consulenza per tutte le Autorità locali, a diverso titolo coinvolte nei problemi dell’assistenza psichiatrica.
La Sezione non ha fini di lucro.
Articolo 2.
Della Sezione possono fare parte, come Soci Effettivi, solo gli iscritti alla Società Italiana di Psichiatria (SIP), operanti nella Regione che ne facciano richiesta. Ogni domanda di adesione alla Sezione dovrà essere sottoscritta da due Soci presentatori.
Potrà essere consentita la presentazione contemporanea della domanda di iscrizione alla SIP ed alla Sezione Regionale, che curerà in questo caso l’inoltro alla presidenza della SIP della domanda e della relativa quota associativa.
Il Consiglio Direttivo potrà provvedere anche all’iscrizione alla Sezione in qualità di Soci aderenti, di studiosi ed operatori ad ogni livello, che lo richiedano, e la cui attività si esplichi nell’ambito definito nell’Art.1.
Il Consiglio Direttivo potrà proporre all’assemblea di conferire la qualifica di Consigliere Permanente a quei Soci che hanno contribuito con la loro attività professionale e scientifica al prestigio della Sezione nella misura di uno ogni rinnovo del Consiglio Direttivo.. E’ prevista inoltre la qualifica di Socio Sostenitore per Enti o persone che si impegnano a sostenere le attività della Sezione versando una quota associativa annua, che deve essere almeno dieci volte superiore alla quota versata dai Soci Effettivi. I Soci sostenitori restano in carica per l’intero triennio. Essi non hanno diritto al voto in assemblea.
Il candidato con la sottoscrizione della domanda assume formalmente l’obbligo di osservare le norme dello Statuto sociale, dei regolamenti e delle deliberazioni degli organi sociali.
Articolo 3.
La durata della Sezione è illimitata; l’anno sociale coincide con l’anno solare, ed il primo anno sociale termina il 31 dicembre 1988.
La sede legale è in Milano.
Articolo 4.
L’attività della Sezione viene diretta e coordinata da un Consiglio Direttivo, composto da un Presidente (in carica per i primi 18 mesi), da un Presidente eletto (in carica per i successivi 18 mesi), da un Segretario, da un Tesoriere e da quindici Consiglieri, eletti ogni tre anni, con voto segreto, dall’Assemblea dei Soci.
A far parte del Consiglio Direttivo possono essere chiamati i soli Soci Effettivi.
I Presidenti non sono rieleggibili per più di due trienni consecutivi.
Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente, o su richiesta di almeno sei Consiglieri; le sue riunioni sono valide quando intervenga in prima convocazione, la metà almeno degli aventi diritto, ed in seconda convocazione almeno un terzo. Le sue deliberazioni sono prese a maggioranza degli intervenuti; in caso di parità prevale il voto del Presidente in carica.
E’ previsto un Comitato Esecutivo composto dal Presidente, dal Presidente eletto, dal Segretario, dal Tesoriere, dai Consiglieri Permanenti e da cinque Consiglieri eletti dal Consiglio Direttivo, con finalità di coordinare la realizzazione operativa delle deliberazioni del C.D.. Il C.E. è convocato dal Presidente.
Articolo 5.
Il Presidente ha, ad ogni effetto, la rappresentanza legale della Sezione; convoca l’Assemblea dei Soci ed il Consiglio Direttivo e il Comitato Esecutivo; cura i rapporti con le altre Società scientifiche, con le Autorità locali e, in particolare, con la Presidenza e la Segreteria della SIP, coordina e sovrintende alle attività della Sezione. E’ coadiuvato nella propria attività dal Segretario, al quale può delegare specifiche incombenze. Il Presidente, coadiuvato dal Consiglio Direttivo, cura inoltre la pubblicazione semestrale di un notiziario informativo destinato ai Soci.
Articolo 6.
L’assemblea dei Soci deve essere convocata, anche fuori dalla Sede sociale, almeno una volta all’anno o in via straordinaria quando ne faccia richiesta almeno un quinto dei Soci.
L’assemblea è validamente costituita con la presenza della metà dei Soci in prima convocazione, delibera con la maggioranza dei voti dei presenti, salvo che per le modifiche del presente Statuitolo e per lo scioglimento della Sezione, per le quali è richiesta la maggioranza dei Soci Effettivi.
L’Assemblea stabilisce i programmi ed indirizza l’attività della Sezione, ne elegge gli organi direttivi e ne approva i bilanci.
Hanno diritto di voto in assemblea i soli Soci Effettivi, in regola con il pagamento delle quote sociali; è ammesso il voto per delega ad altro Socio Effettivo con un limite di tre deleghe per ogni Socio effettivo, purché delegante e delegato siano del pari in regola con il pagamento delle quote.
Articolo 7.
I Soci versano alla Sezione una quota sociale annua, che non superi i tre quinti della quota di iscrizione alla SIP, che per il 2001 resta determinata in lire 35.000 e per gli anni successivi verrà deliberata dall’Assemblea.
Il patrimonio della Sezione è amministrato dal Tesoriere ed è costituito, oltre che dalle quote sociali, anche da contributi ed elargizioni una tantum dei quali il Consiglio Direttivo è autorizzato a deliberare l’accettazione.
Articolo 8.
Per quanto non previsto dal presente Statuto si fa riferimento allo Statuto della SIP, al giudizio del cui Consiglio Direttivo si rimette la definizione di ogni eventuale controversia, nonché alle norme di legge in materia.